Con decorrenza 30 giugno 2014 tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare dai propri clienti anche pagamenti effettuati con carte di debito e quindi dovrebbero dotarsi di POS.
Su questa problematica si sono espressi il Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico
di incassare corrispettivi con tale strumento.
Il D.L. 150/2013 (convertito nella L. n. 15 del 27.02.2014), integrato dal Decreto interministeriale 24.01.2014, ha previsto che coloro che vendono prodotti e prestano servizi, anche professionali,
sono tenuti ad accettare da utenti o consumatori pagamenti effettuati mediante carte di debito a partire:
dal 28.03.2014, se nel 2013 avevano avuto un fatturato superiore a 200.000,00 euro;
dal 30.06.2014 , in caso contrario.
L’accettazione di pagamenti con carta di debito riguarda solo operazioni superiori a 30,00 euro ma non sono previste espresse sanzioni in caso di suo mancato rispetto.
Con decorrenza 30 giugno 2014 tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare dai propri clienti anche pagamenti effettuati con carte di debito e quindi dovrebbero dotarsi di POS.
Su questa problematica si sono espressi il Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico
di incassare corrispettivi con tale strumento.
Il D.L. 150/2013 (convertito nella L. n. 15 del 27.02.2014), integrato dal Decreto interministeriale 24.01.2014, ha previsto che coloro che vendono prodotti e prestano servizi, anche professionali,
sono tenuti ad accettare da utenti o consumatori pagamenti effettuati mediante carte di debito a partire:
dal 28.03.2014, se nel 2013 avevano avuto un fatturato superiore a 200.000,00 euro;
dal 30.06.2014 , in caso contrario.
L’accettazione di pagamenti con carta di debito riguarda solo operazioni superiori a 30,00 euro ma non sono previste espresse sanzioni in caso di suo mancato rispetto.
Il Consiglio Nazionale Forense, con Circolare n. 10-C-2014 del 20.05.2014, ha affermato che la norma non stabilisce che i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti ad essi indirizzati dovranno effettuarsi mediante carta di debito, ma solamente che tali proessionisti sono tenuti ad accettare tale forma di pagamento se questa è la volontà del cliente.
Quindi, salvi i limiti posti al pagamento mediante contanti dalla normativa anti-riciclaggio, le modalità di incasso dei compensi professionali sono rimesse alla volontà delle parti e la disposizione che prevede l’accettazione del pagamento effettuato mediante carta di debito introduce un onere, ma non un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione è limitato ai casi in cui i clienti vogliono con tale modalità saldare il proprio debito.
La circolare prosegue affermando che, se il cliente esprimesse la richiesta di eseguire il pagamento attraverso carta di debito e il professionista non avesse installato un POS, si verificherebbe unicamente la fattispecie della mora del creditore di cui all’art.1206 del codice civile, che peraltro non libera il debitore dalla propria obbligazione.
Dello stesso avviso è la Circolare 29.05.2014 n. 12 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Tale circolare ha, inoltre, precisato che la norma si rivolge ai pagamenti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (sono gli “utenti o consumatori” del Decreto 24.01.2014) e ha fornito una panoramica dei potenziali costi connessi all’utilizzo del POS, che risultano eccessivi nel caso di ridotti incassi del suo titolare.
Contrasta con questa autorevole interpretazione, secondo cui la norma in esame comporta un onere ma non un obbligo,il citato Decreto interministeriale 24.01.2014, il cui art. 2, c. 1, dispone che l’accettazione di pagamenti effettuati mediante carte di debito costituisce un obbligo.
Tuttavia si deve sottolineare come la mancanza di specifiche sanzioni applicabili alla mancata accettazione di pagamenti tramite carte di debito riduce di molto l’importanza della problematica in esame.
Un obbligo giuridico non sanzionato di fatto perde la sua efficacia, per cui l’eventuale obbligatorietà dell’accettazione di pagamenti tramite carte di debito potrebbe non essere rispettata senza alcuna conseguenza giuridica negativa per l’inadempiente (esclusa l’eventuale e forse teorica mora del creditore).
In materia di obbligo di POS per i professionisti è intervenuto anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Circolare CNI n. 382 del 10/06/2014 “ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS”.
Il Consiglio degli Ingegneri suggerisce, per evitare sorprese, che
professionista e cliente concordino preventivamente e per iscrittto, al momento dell’incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato. Eventualmente specificando di volersi avvalere di una modalità alternativa al POS.
Quindi, salvi i limiti posti al pagamento mediante contanti dalla normativa anti-riciclaggio, le modalità di incasso dei compensi professionali sono rimesse alla volontà delle parti e la disposizione che prevede l’accettazione del pagamento effettuato mediante carta di debito introduce un onere, ma non un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione è limitato ai casi in cui i clienti vogliono con tale modalità saldare il proprio debito.
Quindi, salvi i limiti posti al pagamento mediante contanti dalla normativa anti-riciclaggio, le modalità di incasso dei compensi professionali sono rimesse alla volontà delle parti e la disposizione che prevede l’accettazione del pagamento effettuato mediante carta di debito introduce un onere, ma non un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione è limitato ai casi in cui i clienti vogliono con tale modalità saldare il proprio debito.
La circolare prosegue affermando che, se il cliente esprimesse la richiesta di eseguire il pagamento attraverso carta di debito e il professionista non avesse installato un POS, si verificherebbe unicamente la fattispecie della mora del creditore di cui all’art.1206 del codice civile, che peraltro non libera il debitore dalla propria obbligazione.
Dello stesso avviso è la Circolare 29.05.2014 n. 12 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Tale circolare ha, inoltre, precisato che la norma si rivolge ai pagamenti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (sono gli “utenti o consumatori” del Decreto 24.01.2014) e ha fornito una panoramica dei potenziali costi connessi all’utilizzo del POS, che risultano eccessivi nel caso di ridotti incassi del suo titolare.
Contrasta con questa autorevole interpretazione, secondo cui la norma in esame comporta un onere ma non un obbligo,il citato Decreto interministeriale 24.01.2014, il cui art. 2, c. 1, dispone che l’accettazione di pagamenti effettuati mediante carte di debito costituisce un obbligo.
Tuttavia si deve sottolineare come la mancanza di specifiche sanzioni applicabili alla mancata accettazione di pagamenti tramite carte di debito riduce di molto l’importanza della problematica in esame.
Un obbligo giuridico non sanzionato di fatto perde la sua efficacia, per cui l’eventuale obbligatorietà dell’accettazione di pagamenti tramite carte di debito potrebbe non essere rispettata senza alcuna conseguenza giuridica negativa per l’inadempiente (esclusa l’eventuale e forse teorica mora del creditore).
In materia di obbligo di POS per i professionisti è intervenuto anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Circolare CNI n. 382 del 10/06/2014 “ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS”.
Il Consiglio degli Ingegneri suggerisce, per evitare sorprese, che
professionista e cliente concordino preventivamente e per iscrittto, al momento dell’incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato. Eventualmente specificando di volersi avvalere di una modalità alternativa al POS.