Le prestazioni occasionali sono state previste in una più ampia riforma del mercato del lavoro che, partendo dalla legge n. 20 del 14 febbraio 2003 (legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) è sfociata in quella chiamata Legge Biagi ossia il D.lgs. n. 276 del 2003.
L’introduzione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha comunque definito in modo preciso un particolare tipo di lavoro occasionale, la collaborazione coordinata continuativa a carattere occasionale, stabilendo dei parametri temporali e reddituali. Dopo la Legge Biagi si possono identificare due forme di lavoro occasionale
Collaborazione coordinata continuativa a carattere occasionale
Prestazione d’opera occasionale.
La collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 ha, per la prima volta, fornito una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si devono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente, in primo luogo, inoltre il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro.
La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.
Il rapporto di lavoro con contratto di collaborazione occasionale costituisce l’ambito del lavoro autonomo privo dei caratteri di abitualità e professionalità (che contraddistinguono i redditi di cui al comma 1 dell’art. 53 del citato TUIR) e privo degli elementi della continuità e della coordinazione.
Infatti si definisce collaborazione occasionale o lavoro autonomo occasionale l’attività lavorativa caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
Rappresenta senza dubbio la forma più semplice nell’ambito del lavoro autonomo perché non vi sono particolari vincoli formali e burocratici per la sua stipulazione.
Ciò che rileva per escludere l’occasionalità dell’opera è la continuità nell’esecuzione di determinate prestazioni.
Non ha alcuna importanza, invece, l’aspetto quantitativo, può rivelarsi occasionale un compenso anche considerevole derivante da un unico atto economico, mentre è certamente professionale il conseguimento di redditi anche modesti, tutti però ugualmente riconducibili ad una attività di lavoro autonomo esercitata con continuità. Di conseguenza, questo tipo di prestazione, vista la sua natura occasionale, non necessita di contratto scritto al fine di evitare contestazioni con l’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, definisce dunque la collaborazione occasionale come:
quel rapporto che non deve avere durata superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente;
il cui compenso complessivamente percepito dal medesimo committente non deve superare i 5.000 Euro.
Per prestazioni occasionali si intendono, dunque, i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Per ogni prestazione occasionale deve poi essere emessa una ricevuta, che può essere compilata utilizzando questo fac simile ricevuta prestazione occasionale.
Nel caso in cui i limiti siano superati, trovano attuazione le disposizioni in merito ai lavori a progetto.