L’atto di precetto è il mezzo attraverso il quale il creditore, che dispone di un titolo certo per la prova del credito o a favore del quale è stata emessa una sentenza, può pretendere il pagamento di quanto dovuto entro un termine solitamente corrispondente a dieci giorni. Un titolo per legittimare l’atto di precetto è sicuramente il decreto ingiuntivo. Al debitore comunque non va notificato il decreto bensì l’atto di precetto che fa riferimento al suddetto decreto: la differenza non è di poco conto.
Una volta divenuto esecutivo il decreto può essere impugnato solamente tramite revocazione ed esclusivamente nei casi previsti all’art. 647 del codice di procedura civile, ovvero dolo delle parti, prove false, contraddittorietà con precedente sentenza passata in giudicato o dolo del giudice.
In caso di mancato pagamento dopo la scadenza del termine indicato il creditore potrà richiedere il pignoramento dei beni del debitore, che verranno quindi sottoposti a vendita forzata.
Risulta essere importante che il debitore al quale venga notificato un atto di precetto si rivolga a personale qualificato per essere tutelato e assicurarsi che la sua dignità e i suoi diritti non vengano in alcun modo violati. Sempre più spesso infatti i debitori, ignorando i requisiti che l’atto di precetto e il decreto ingiuntivo devono presentare sia dal punto di vista formale che sostanziale, accettano il pagamento anche se non dovuto perché intimoriti dalle conseguenze legali minacciate dal creditore o da chi agisce in sua vece.