Il pignoramento mobiliare viene fatto dall’ ufficiale giudiziario sulle cose mobili in proprietà del debitore. Perché avviene e quali sono gli strumenti di difesa del debitore? Non tutti sanno che, nel momento in cui l’ufficiale giudiziario si presenta a casa, munito del titolo esecutivo e del precetto, il debitore ha un’estrema possibilità di impedire il pignoramento pagando immediatamente quanto dovuto (debito più spese).
Se questo non si verifica inizia appunto il pignoramento mobiliare: l’ufficiale è autorizzato a cercare i beni non solo nella casa ma anche presso terzi o sul posto di lavoro. Deve però rispettare alcune accortezze miranti a tutelare il decoro del debitore in quanto persona.
L’ufficiale non ha bisogno di preavviso ma non può presentarsi nei giorni festivi e prima delle 7 o dopo le 21. Esistono dei beni qualificati come impignorabili: in ogni caso tra quelli pignorabili devono essere preferiti nell’ordine il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. L’intervento della forza pubblica può essere richiesto in caso di mancata collaborazione del debitore o di interferenza di soggetti terzi disturbatori.
La stima del valore dei beni può essere fatta anche con l’aiuto di esperti. I beni pignorati non possono essere venduti o sottoposti ad atti di disposizione e devono servire in via esclusiva a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento. Il pignoramento è quindi in sostanza una ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto dell’espropriazione e i frutti di esso.